Consiglio direttivo

La nostra storia

Statuto

1° Statuto del 1975

Contatti

 

Il vecchio Statuto del 1975 è possibile visionarlo qui

 

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, viene costituita, con sede in Lecco, Via Spreafico n.10, un'Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "GRUPPO ESCURSIONISTI LAORCHESI".

L'Associazione "GRUPPO ESCURSIONISTI LAORCHESI" è a carattere volontario, non persegue alcun fine di lucro e ha, inoltre, natura apolitica. I Soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione avrà  durata illimitata.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione "GRUPPO ESCURSIONISTI LAORCHESI" ha lo scopo di creare un insieme di persone che, appassionate per la montagna e accomunate dal rispetto e dall'amore per essa, esprimano con il proprio comportamento un esempio di civile rispetto. L'Associazione è inoltre, un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività  d'espressione di partecipazione, solidarietà  e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

a)      la diffusione, la promozione, la conoscenza, l'organizzazione, la disciplina e la pratica degli sport d'escursionismo e delle attività  sportive della Federazione di cui fa parte, ad essa appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio Lecchese, Provinciale, Regionale e dello Stato Italiano.
b)      La gestione di attività  e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento delle attività  dell'Associazione.
c)      L'organizzazione di attività  ludiche di formazione, sportiva e ricreativa dell'escursionismo e delle attività  di associazione.

ART. 4 ATTIVITA'

L'Associazione "GRUPPO ESCURSIONISTI LAORCHESI" ha per oggetto, in particolare, la promozione, la formazione e la valorizzazione dell'escursionismo e delle attività  dell'Associazione ed inoltre si propone di:

a)      promuovere e sviluppare attività  sportive dilettantistiche;
b)      indire corsi di avviamento agli sport, attività  motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
c)      promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività  istituzionali;
d)     gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
e)      esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività  di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
f)       pubblicare giornali periodici;
g)      attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Tutta l'attività  del "GRUPPO ESCURSIONISTI LAORCHESI" deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

ART. 5 SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società  e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli. E'esclusa la temporaneità  della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli Associati maggiori d'età  hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

 

ART. 6 AMMISSIONE SOCI

Chi intendesse essere ammesso come Socio dovrà  farne richiesta scritta ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, verrà  rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà  ad ogni effetto la qualifica di Socio.

ART. 7 QUOTA D'ISCRIZIONE

I Soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività  con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. E' ammesso il trasferimento per causa di morte agli eredi dietro loro esplicita richiesta.

ART. 8 DIRITTI DEI SOCI

La qualifica di Socio dà  diritto:

     a partecipare a tutte le attività  promosse dall'Associazione;
    a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
    a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Non è prevista l'esclusione temporanea dalla partecipazione alla vita dell'Associazione.

ART. 9 OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

       all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
       al pagamento della quota sociale.

ART. 10 OBBLIGAZIONI SOCIALI

L'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente Statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio.

Gli aderenti all'Associazione possono essere assicurati per infortunio, malattie e per la responsabilità  civile verso terzi.

ART. 11 RECESSO SOCI

La qualifica di Socio si perde:

a)      in caso di dimissioni scritte indirizzate al Consiglio Direttivo;

b)      per mancato versamento della quota associativa annuale;

c)      per espulsione in seguito a delibera del Consiglio Direttivo;
d)      per esclusione.

ART. 12 ESCLUSIONE SOCI

L'esclusione sarà  deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

1)      che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2)      che svolga o tenti di svolgere attività  contrarie agli interessi dell'Associazione;

3)      che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

ART. 13 COMUNICAZIONI

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera e questi non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

ART. 14 PATRIMONIO

Il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

         dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità  che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
        dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
         da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non Soci;

         da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità  dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. Il patrimonio non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 15 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 28 Febbraio di ogni anno dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve disporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli Associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro il 31 Marzo di ogni anno.

ART. 16 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

-          l'Assemblea degli Associati;
-          il Consiglio Direttivo;
-          il Presidente;

-          il Segretario.

ART. 17 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

La convocazione è fatta dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri in carica nel Consiglio Direttivo mediante affissione presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria entro il 31 Marzo di ogni anno.

L'assemblea straordinaria può essere convocata, con le stesse modalità  dell'ordinaria, in qualsiasi momento, anche su richiesta motivata, da almeno 2/3 dei Soci.

ART. 18 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria delibera in particolare:

         sulla situazione morale;

         sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;

         sulla relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;

         sulla nomina del Consiglio Direttivo;

         su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

         sulle proposte avanzate dai Soci;

ed approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle Assemblee ogni Associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore o dal numero delle quote associative medesime.

Ogni Associato può rappresentare, per delega scritta, fino a 5 (cinque) Associati.

ART. 19 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 20 DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà  più uno degli Associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli Associati maggiorenni. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno metà  dei voti espressi e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà  il voto favorevole dei tre quinti degli associati.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

a)      per appello nominale;
b)      per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

ART. 21 ASSEMBLEA

Il Presidente, il Segretario e gli Scrutatori dell'Assemblea vengono nominati volta per volta dall'Assemblea stessa, su richiesta del Presidente del GRUPPO ESCURSIONISTI LAORCHESI

ART. 22 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che è l'organo rappresentativo dell'Associazione, ha funzioni di indirizzo e sviluppo dell'intera attività  e cura, inoltre, l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 11 (undici) persone scelte fra gli Associati, che restano in carica per due anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione sono votati dall'Assemblea. Tutti i Soci possono essere eletti Consiglieri purché abbiano compiuto i diciotto anni di età  e siano in regola con il versamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente e le varie cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando v'intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1)      curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

2)      redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
3)      compilare i regolamenti interni;
4)      stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività  sociale;
5)      deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli Associati;
6)      nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività  in cui si articola la vita dell'Associazione;
7)      compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 23 DIMISSIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Le dimissioni della metà  più uno dei componenti del Consiglio Direttivo fanno ritenere automaticamente dimissionario l'intero Consiglio. E' altresì causa di decadenza del Consiglio la mancata approvazione in Assemblea della relazione morale e finanziaria.

ART. 24 SOSTITUZIONE

In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive risulta assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio medesimo è considerato automaticamente dimesso.

ART. 25 PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri e resta in carica due anni, con possibilità  di rinnovo del mandato.

Le dimissioni del Presidente devono essere presentate al Consiglio Direttivo a seguito convocazione dello stesso da parte del Presidente dimissionario. Il Consiglio Direttivo, una volte accettate le dimissioni, affida al Vice-Presidente le funzioni di Presidente per un periodo non superiore a tre mesi. Entro tale termine il Vice-Presidente ha l'obbligo di convocare una nuova riunione del Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 26 SEGRETARIO

Il Segretario redige il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee. Il libro dei verbali deve essere custodito nell'archivio dell'Associazione.

ART. 27 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quinti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà  nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità  di utilità  generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività  dell'Associazione stessa, ricreativa e culturale.

ART. 28 è Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

Lecco, il 26/01/02

 

Il Segretario                                                    Il Presidente

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Federazione Italiana Escursionismo

 

 

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