ART. 1
-
COSTITUZIONE
E SEDE
Nello
spirito
della
Costituzione
della
Repubblica
Italiana ed
in ossequio
a quanto
previsto
dagli artt.
36 e
seguenti del
Codice
Civile,
viene
costituita,
con sede in
Lecco, Via
Spreafico
n.10,
un'Associazione
non
commerciale,
operante nei
settori
sportivo,
ricreativo e
culturale
che assume
la
denominazione
"GRUPPO
ESCURSIONISTI
LAORCHESI".
L'Associazione
"GRUPPO
ESCURSIONISTI
LAORCHESI" è
a carattere
volontario,
non persegue
alcun fine
di lucro e
ha, inoltre,
natura
apolitica. I
Soci sono
tenuti a
partecipare
alla vita
attiva
dell'Associazione
mantenendo
un
comportamento
corretto sia
nelle
relazioni
interne che
con i terzi,
nonché
all'accettazione
delle norme
del presente
Statuto.
ART. 2
-
DURATA
L'Associazione
avrà durata
illimitata.
ART. 3
-
SCOPO
L'Associazione
"GRUPPO
ESCURSIONISTI
LAORCHESI"
ha lo scopo
di creare un
insieme di
persone che,
appassionate
per la
montagna e
accomunate
dal rispetto
e dall'amore
per essa,
esprimano
con il
proprio
comportamento
un esempio
di civile
rispetto. L'Associazione
è inoltre,
un centro
permanente
di vita
associativa
a carattere
volontario e
democratico
la cui attività
d'espressione
di
partecipazione,
solidarietà
e
pluralismo.
Essa non ha
alcun fine
di lucro ed
opera per
fini
sportivi,
ricreativi e
solidaristici
per
l'esclusivo
soddisfacimento d'interessi
collettivi.
In
particolare
i fini
istituzionali
dell'Associazione
sono:
a)
la
diffusione,
la
promozione,
la
conoscenza,
l'organizzazione,
la
disciplina e
la pratica
degli sport d'escursionismo
e delle attività
sportive
della
Federazione
di cui fa
parte, ad
essa
appartenenti
in tutte le
sue forme e
manifestazioni,
nel
territorio
Lecchese,
Provinciale,
Regionale e
dello Stato
Italiano. |
b)
La
gestione di
attività e
di servizi
connessi e
strumentali
all'organizzazione
ed al
finanziamento
delle attività
dell'Associazione. |
c)
L'organizzazione
di attività
ludiche di
formazione,
sportiva e
ricreativa
dell'escursionismo
e delle attività di
associazione. |
ART. 4
ATTIVITA'
L'Associazione
"GRUPPO
ESCURSIONISTI
LAORCHESI"
ha per
oggetto, in
particolare,
la
promozione,
la
formazione e
la
valorizzazione dell'escursionismo
e delle attività
dell'Associazione
ed inoltre
si propone
di:
a)
promuovere e
sviluppare
attività
sportive
dilettantistiche; |
b)
indire corsi
di
avviamento
agli sport,
attività
motoria e di
mantenimento,
corsi di
formazione
per
operatori
sportivi; |
c)
promuovere,
se del caso,
corsi di
istruzione
tecnica e di
coordinamento
delle
attività
istituzionali; |
d)
gestire,
osservandone
le relative
norme
amministrative
e fiscali,
bar e
ritrovi
sociali; |
e)
esercitare,
in via
meramente
marginale e
senza scopo
di lucro,
attività di
natura
commerciale
per
autofinanziamento;
in tal caso
dovrÃ
osservare le
normative
relative
agli aspetti
fiscali; |
f)
pubblicare
giornali
periodici; |
g)
attivare
rapporti e
sottoscrivere
convenzioni
con Enti
Pubblici per
gestire
impianti
sportivi ed
annesse aree
di verde
pubblico o
attrezzato,
collaborare
per lo
svolgimento
di
manifestazioni
e iniziative
sportive. |
Tutta
l'attività
del "GRUPPO
ESCURSIONISTI
LAORCHESI"
deve essere
svolta nel
rispetto
delle
disposizioni
amministrative
e fiscali.
ART. 5
SOCI
Il numero
dei Soci è
illimitato.
Possono
essere Soci
dell'Associazione
le persone
fisiche, le Società e
gli Enti che
ne
condividano
gli scopi e
che
s'impegnino
a
realizzarli. E'esclusa
la temporaneità
della
partecipazione
alla vita
associativa.
Tutti gli
Associati
maggiori
d'età hanno
il diritto
di voto per
l'approvazione
e le
modifiche
dello
Statuto e
dei
regolamenti
e per la
nomina degli
organi
direttivi dell'Associazione.
ART. 6
AMMISSIONE
SOCI
Chi
intendesse
essere
ammesso come
Socio dovrà
farne
richiesta
scritta ai
componenti
del
Consiglio
Direttivo,
impegnandosi
ad attenersi
al presente
Statuto,
agli
eventuali
regolamenti
interni e
alle
delibere
adottate
dagli organi
dell'Associazione.
All'atto
dell'ammissione,
deliberata
dal
Consiglio
Direttivo
con la
maggioranza
di almeno
due terzi
dei
componenti, verrà
rilasciata
la tessera
sociale e il
richiedente
acquisterà
ad ogni
effetto la
qualifica di
Socio.
ART. 7
QUOTA D'ISCRIZIONE
I Soci sono
obbligati a
versare il
contributo
associativo
annuale.
Tali quote
sono
stabilite in
funzione dei
programmi di
attività con
delibera del
Consiglio
Direttivo di
anno in anno
e non
potranno mai
essere
restituite.
E' ammesso
il
trasferimento
per causa di
morte agli
eredi dietro
loro
esplicita
richiesta.
ART. 8
DIRITTI DEI
SOCI
La qualifica
di Socio dà
diritto:
a
partecipare
a tutte le
attività
promosse
dall'Associazione; |
a
partecipare
alla vita
associativa,
esprimendo
il proprio
voto nelle
sedi
deputate,
anche in
ordine
all'approvazione
e modifica
delle norme
dello
Statuto e di
eventuali
regolamenti; |
a
partecipare
alle
elezioni
degli organi
direttivi. |
Non
è
prevista
l'esclusione
temporanea
dalla
partecipazione
alla vita dell'Associazione.
ART. 9
OBBLIGHI
DEI SOCI
I Soci sono
tenuti:
all'osservanza
dello
Statuto, dei
Regolamenti
e delle
deliberazioni
assunte
dagli organi
sociali; |
al
pagamento
della quota
sociale. |
ART. 10
OBBLIGAZIONI
SOCIALI
L'Associazione
risponde per
tutte le
obbligazioni
assunte
dagli organi
amministrativi
nel rispetto
del presente
Statuto e
della legge,
nonché nei
limiti della
delega
ricevuta
esclusivamente
con il
proprio
patrimonio.
Gli aderenti
all'Associazione
possono
essere
assicurati
per
infortunio,
malattie e
per la responsabilità
civile verso
terzi.
ART. 11
RECESSO
SOCI
La qualifica
di Socio si
perde:
a)
in
caso di
dimissioni
scritte
indirizzate
al Consiglio
Direttivo; |
b)
per
mancato
versamento
della quota
associativa
annuale;
|
c)
per
espulsione
in seguito a
delibera del
Consiglio
Direttivo; |
d)
per
esclusione. |
ART. 12
ESCLUSIONE
SOCI
L'esclusione
sarà
deliberata
dal
Consiglio
Direttivo
nei
confronti
del Socio:
1)
che
non
ottemperi
alle
disposizioni
del presente
Statuto,
degli
eventuali
regolamenti
e delle
deliberazioni
adottate
dagli organi
dell'Associazione; |
2)
che
svolga o
tenti di
svolgere
attività
contrarie
agli
interessi
dell'Associazione; |
3)
che
in qualunque
modo,
arrechi
danni gravi,
anche
morali,
all'Associazione;
|
ART. 13
COMUNICAZIONI
Le
deliberazioni
prese in
materia di
recesso,
decadenza ed
esclusione
debbono
essere
comunicate
ai Soci
destinatari
mediante
lettera e
questi non
avranno
diritto al
rimborso del
contributo
associativo
annuale
versato.
ART. 14
PATRIMONIO
Il
patrimonio è
indivisibile
ed è
costituito:
E' fatto
divieto di
distribuire,
anche in
modo
indiretto,
utili o
avanzi di
gestione,
nonché
fondi,
riserve o
capitale
durante la
vita
dell'Associazione,
salvo che la
destinazione
o
distribuzione
siano
imposte
dalla legge.
Il
patrimonio
non è mai
ripartibile
fra i Soci
durante la
vita
dell'Associazione
né all'atto
del suo
scioglimento.
ART. 15
ESERCIZIO
SOCIALE
L'esercizio
sociale va
dal 01
Gennaio al
31 Dicembre
di ogni
anno. Entro
il 28
Febbraio di
ogni anno
dalla
chiusura dell'esercizio
sociale, il
Consiglio
Direttivo
deve
disporre il
bilancio da
presentare all'Assemblea
degli
Associati.
Il bilancio
deve essere
approvato dall'Assemblea
degli
Associati
entro il 31
Marzo di
ogni anno.
ART. 16
ORGANI
Sono organi
dell'Associazione:
-
l'Assemblea
degli
Associati; |
-
il
Consiglio
Direttivo; |
-
il
Presidente; |
-
il
Segretario.
|
ART. 17
ASSEMBLEA
DEGLI
ASSOCIATI
L'Assemblea
dei Soci è
convocata in
seduta
ordinaria e
straordinaria.
La
convocazione
è fatta dal
Presidente o
dalla
maggioranza
dei
Consiglieri
in carica
nel
Consiglio
Direttivo
mediante
affissione
presso la
sede sociale
almeno venti
giorni prima
dell'Assemblea.
L'Assemblea
è convocata
in seduta
ordinaria
entro il 31
Marzo di
ogni anno.
L'assemblea
straordinaria può essere
convocata,
con le
stesse
modalità
dell'ordinaria,
in qualsiasi
momento,
anche su
richiesta
motivata, da
almeno 2/3
dei Soci.
ART. 18
ASSEMBLEA
ORDINARIA
L'Assemblea
ordinaria
delibera in
particolare:
sulla
situazione
morale; |
sull'approvazione
del bilancio
annuale e si
esprime
sulla
relazione
consuntiva e
programmatica;
|
sulla
relazione
tecnica e
finanziaria
del
Consiglio
Direttivo;
|
sulla
nomina del
Consiglio
Direttivo; |
su
tutti gli
altri
oggetti
attinenti
alla
gestione
dell'Associazione
riservati
alla sua
competenza
dal presente
Statuto o
sottoposti
al suo esame
dal
Consiglio
Direttivo;
|
sulle
proposte
avanzate dai
Soci;
|
ed approva
gli
eventuali
regolamenti.
Essa ha
luogo almeno
una volta
all'anno
entro tre
mesi dalla
chiusura dell'esercizio
sociale. L'Assemblea
si riunisce
inoltre
quante volte
il Consiglio
Direttivo lo
ritenga
necessario o
ne sia fatta
richiesta
per
iscritto,
con
indicazione
delle
materie da
trattare, da
almeno un
terzo degli
associati;
in questo
caso la
convocazione
deve aver
luogo entro
venti giorni
dalla data
della
richiesta.
Nelle
Assemblee
ogni
Associato ha
diritto ad
un solo voto
indipendentemente
dal valore o
dal numero
delle quote
associative
medesime.
Ogni
Associato
può
rappresentare,
per delega
scritta,
fino a 5
(cinque)
Associati.
ART. 19
ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
L'Assemblea,
di norma, è
considerata
straordinaria
quando si
riunisce per
deliberare
sulle
modificazioni
dello
Statuto,
sullo
scioglimento
dell'Associazione
nominando i
liquidatori,
sul
trasferimento
della sede e
su ogni
altro
argomento di
carattere
straordinario
sottoposto
alla sua
approvazione
dal
Consiglio
Direttivo.
ART. 20
DELIBERAZIONI
ASSEMBLEA
In prima
convocazione
l'Assemblea
ordinaria è
regolarmente
costituita
quando siano
presenti la
metà più uno
degli
Associati
aventi
diritto. In
seconda
convocazione,
l'Assemblea
ordinaria è
regolarmente
costituita
qualunque
sia il
numero degli
Associati
intervenuti.
Nelle
assemblee
hanno
diritto di
voto gli
Associati
maggiorenni.
Le delibere
dell'Assemblea
ordinaria
sono valide,
a
maggioranza
dei voti.
L'Assemblea
in sede
straordinaria
è costituita
in prima
convocazione
con la
presenza di
almeno due
terzi dei
Soci, in
seconda
convocazione
con la
presenza di
qualsiasi
numero di
Soci.
L'Assemblea
straordinaria
delibera in
prima
convocazione
con la
maggioranza
di almeno metà dei
voti
espressi e
in seconda
convocazione
con la
maggioranza
dei voti,
salvo che
sullo
scioglimento
dell'Associazione
per cui occorrerà il
voto
favorevole
dei tre
quinti degli
associati.
L'Assemblea
sia
ordinaria
che
straordinaria
delibera
mediante
votazione
che può
avvenire:
a)
per
appello
nominale; |
b)
per
alzata di
mano. |
Nella
votazione
per alzata
di mano è
sempre
ammessa la
controprova.
ART. 21
ASSEMBLEA
Il
Presidente,
il
Segretario e
gli
Scrutatori
dell'Assemblea
vengono
nominati
volta per
volta dall'Assemblea
stessa, su
richiesta
del
Presidente
del GRUPPO
ESCURSIONISTI LAORCHESI
ART. 22
CONSIGLIO
DIRETTIVO
L'Associazione
è retta da
un Consiglio
Direttivo
che è
l'organo
rappresentativo dell'Associazione,
ha funzioni
di indirizzo
e sviluppo dell'intera
attività e
cura,
inoltre,
l'amministrazione
ordinaria e
straordinaria.
Il Consiglio
Direttivo è
formato da
un minimo di
5 (cinque)
ed un
massimo di
11 (undici)
persone
scelte fra
gli
Associati,
che restano
in carica
per due anni
e sono
rieleggibili.
I membri del
Consiglio
Direttivo
dell'Associazione
sono votati dall'Assemblea.
Tutti i Soci
possono
essere
eletti
Consiglieri
purché
abbiano
compiuto i
diciotto
anni di età
e siano in
regola con
il
versamento
della quota
sociale.
Il Consiglio
Direttivo
nomina il
Presidente e
le varie
cariche
sociali.
Il Consiglio
Direttivo è
convocato
dal
Presidente
tutte le
volte nelle
quali vi sia
materia su
cui
deliberare,
oppure
quando ne
sia fatta
domanda da
almeno 1/5
dei membri.
La
convocazione
è fatta
mediante
affissione
presso i
locali della
sede sociale
almeno 7
(sette)
giorni prima
dell'adunanza.
Le sedute
sono valide
quando v'intervenga
la
maggioranza
dei
componenti.
Le
deliberazioni
sono prese a
maggioranza
di voti. Il
Consiglio
Direttivo è
investito
dei più ampi
poteri per
la gestione
dell'Associazione.
Spetta,
pertanto,
fra l'altro
a titolo
esemplificativo,
al
Consiglio:
1)
curare
l'esecuzione
delle
deliberazioni
assembleari;
|
2)
redigere il
bilancio
preventivo e
quello
consuntivo; |
3)
compilare i
regolamenti
interni; |
4)
stipulare
tutti gli
atti e
contratti
inerenti
all'attività
sociale; |
5)
deliberare
circa
l'ammissione,
il recesso e l'esclusione
degli
Associati; |
6)
nominare i
responsabili
delle
commissioni
di lavoro e
delle
branche di
attività in
cui si
articola la
vita
dell'Associazione; |
7)
compiere
tutti gli
atti e le
operazioni
per la
corretta
amministrazione
dell'Associazione. |
ART. 23
DIMISSIONI
CONSIGLIO
DIRETTIVO
Le
dimissioni
della metà
più uno dei
componenti
del
Consiglio
Direttivo
fanno
ritenere
automaticamente
dimissionario
l'intero
Consiglio. E' altresì
causa di
decadenza
del
Consiglio la
mancata
approvazione
in Assemblea
della
relazione
morale e
finanziaria.
ART. 24
SOSTITUZIONE
In caso di
mancanza di
uno o più
componenti
il Consiglio
provvede a
sostituirli,
tramite
cooptazione.
Se viene
meno la
maggioranza
dei membri,
quelli
rimasti in
carica
debbono
convocare
l'Assemblea
perché
provveda
alla
sostituzione
dei
mancanti.
Ogni
componente
del
Consiglio
Direttivo
che per tre
volte
consecutive
risulta
assente
ingiustificato
alle
riunioni del
Consiglio
medesimo è
considerato
automaticamente
dimesso.
ART. 25
PRESIDENTE
Il
Presidente
viene eletto
dal
Consiglio
Direttivo e
ha la
rappresentanza
e la firma
legale
dell'Associazione.
Al
Presidente è
attribuito
in via
autonoma il
potere di
ordinaria
amministrazione
e, previa
delibera del
Consiglio
Direttivo,
il potere di
straordinaria
amministrazione.
In caso di
assenza od
impedimento
del
Presidente,
la firma
sociale
spetta al
Vice-Presidente.
Il
Presidente
viene eletto
dal
Consiglio
Direttivo
con la
maggioranza
dei 2/3 dei
Consiglieri
e resta in
carica due
anni, con
possibilità
di rinnovo
del mandato.
Le
dimissioni
del
Presidente
devono
essere
presentate
al Consiglio
Direttivo a
seguito
convocazione
dello stesso
da parte del
Presidente
dimissionario.
Il Consiglio
Direttivo,
una volte
accettate le
dimissioni,
affida al
Vice-Presidente
le funzioni
di
Presidente
per un
periodo non
superiore a
tre mesi.
Entro tale
termine il
Vice-Presidente
ha l'obbligo
di convocare
una nuova
riunione del
Consiglio
Direttivo
per l'elezione
del nuovo
Presidente.
ART. 26
SEGRETARIO
Il
Segretario
redige il
libro dei
verbali
delle
riunioni del
Consiglio
Direttivo e
delle
Assemblee.
Il libro dei
verbali deve
essere
custodito
nell'archivio
dell'Associazione.
ART. 27
SCIOGLIMENTO
Lo
scioglimento
dell'Associazione
può essere
deliberato
dall'Assemblea,
con il voto
favorevole
di almeno
tre quinti
dei Soci
aventi
diritto di
voto. In
caso di
scioglimento dell'Associazione
sarà
nominato un
liquidatore
nella
persona del
Presidente
pro-tempore.
Esperita la
liquidazione
di tutti i
beni mobili
ed immobili,
estinte le
obbligazioni
in essere,
tutti i beni
residui
saranno
devoluti, al
fine di
perseguire
finalità di
utilità
generale, a
Enti o
Associazioni
che
perseguano
la
promozione e
lo sviluppo
dell'attività
dell'Associazione
stessa,
ricreativa e
culturale.
ART. 28
è Per
quanto non è
espressamente
contemplato
dal presente
Statuto,
valgono in
quanto
applicabili,
le norme del
Codice
Civile e le
disposizioni
di legge
vigenti.
Lecco, il
26/01/02
Il
Segretario
Il
Presidente